La signora Rita prossima alla pensione, ci scrive per chiederci alcuni chiarimenti in merito.
Domanda
Buongiorno, ho diritto a pensione anticipata con decorrenza 1° agosto p.v. Il datore di lavoro mi ha chiesto di rimanere per altri 6 mesi al lavoro, così da completare la formazione dei neoassunti.
Ho sentito dire che dal 2019 ci saranno nuovi requisiti per la pensione e nuovi coefficienti di trasformazione dei contributi in pensione, per questo temo che se non andrò subito in pensione, l’importo della mia pensione sarà inferiore a quello maturato ad oggi.
Ècosì o mi sbaglio?
Il Patronato Acli risponde
Chi raggiunge i requisiti contributivi ed anagrafici per l’accesso alla pensione entro il 31/12/2018, non è costretto a raggiungere i requisiti previsti per gli anni successivi se decide di spostare il momento del pensionamento.
Il calcolo della pensione, invece, deve avvenire sulla base delle regole e dei coefficienti in vigore nell’anno in cui la pensione viene liquidata.
Il calcolo delle pensioni contributive e delle quote contributive delle pensioni con calcolo misto retributivo, sono determinate dal montante dei contributi versati (annualmente rivalutato) e dal coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica al momento del pensionamento.
Per legge i coefficienti sono soggetti a revisione e nei giorni scorsi sono stati resi noti i coefficienti per il biennio 2019/2020.
Età | Coefficienti
2016/2018 |
Coefficienti
2019/2020 |
57 | 0,04246 | 0,04200 |
58 | 0,04354 | 0,04304 |
59 | 0,04468 | 0,04414 |
60 | 0,04589 | 0,04532 |
61 | 0,04719 | 0,04657 |
62 | 0,04856 | 0,04790 |
63 | 0,05002 | 0,04932 |
64 | 0,05159 | 0,05083 |
65 | 0,05326 | 0,05245 |
66 | 0,05506 | 0,05419 |
67 | 0,05700 | 0,05604 |
68 | 0,05910 | 0,05804 |
69 | 0,06135 | 0,06021 |
70 | 0,06378 | 0,06257 |
71 | 0,06513 |
Alle pensioni con decorrenza entro dicembre 2018 saranno applicati i coefficienti in vigore nel triennio 2016/2018, mentre alle pensioni con decorrenza 2019 saranno applicati i coefficienti 2019/2020.
Dunque, se lei signora Rita deciderà di cessare l’attività lavorativa nel 2019, il calcolo della quota contributiva della sua pensione sarà soggetto ai nuovi coefficienti di trasformazione.
L’importo della pensione non sarà inferiore a quello attualmente maturato anche perché potrà fruire della rivalutazione delle retribuzioni 2018, ma il vantaggio derivante dai nuovi versamenti contributivi e dall’aumento dell’età sarà in parte compromesso dall’applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione.
Per una valutazione costi/benefici le consigliamo di rivolgersi agli uffici del Patronato Acli presenti sul territorio.